Il 31 gennaio 2020 (alle 23:00 ora del Regno Unito) il Regno Unito lascerà l’Unione europea. Nel testo seguente si indicano alcuni fatti e informazioni su BREXIT: • Ci sarà un periodo TRANSITORIO come previsto dall’ “articolo 50 del trattato di Lisbona” che consentirà ad entrambe le parti, vale a dire il Regno Unito e gli Stati membri dell’ UE27, di sciogliere formalmente vari “nodi tecnici” nell’attuale tessuto UE 28.
Se sarà trovato un accordo e sarà messo in atto entro il 31/12/2020 durante il periodo di transizione, avremo formalmente una BREXIT con un accordo e quindi non saranno riscossi dazi / tasse per la maggior parte dei prodotti che entrano nel Regno Unito dall’UE 27 paesi dal 1 ° gennaio 2021 e viceversa.
Se NON verrà trovato un Accordo e quindi NON verrà messo in atto entro il 31/12/2020 durante il periodo di Transizione, avremo formalmente un BREXIT SENZA un Accordo.
In questo caso molto probabilmente si applicheranno le tariffe GATT dell’OMC tra i due blocchi commerciali.
Il suddetto corrispettivo commerciale non avrà alcun effetto tecnico o operativo sull’entrata o l’uscita delle merci dal Regno Unito a partire dal 1 ° gennaio 2021, se non per gli importatori nel Regno Unito che potrebbero essere soggetti a dazi e tasse sull’importazione di merci. Fonti: https://www.gov.uk/brexit | https://www.bbc.com/news/uk-politics-50125338
l Governo turco ha stabilito che, con decorrenza 30 Maggio 2019, anche le spedizioni con valore uguale o inferiore a €22, saranno soggette a dazio e tasse di importazione.
Per tutte le spedizioni con valore superiore a22 euro verrà emesso il certificato ATR che consente di usufruire di esenzioni daziari ( per merce prodotta in Unione Europea )
La fattura commerciale deve essere in lingua inglese e deve riportare:
La fattura proforma è ammessa solo per spedizioni non a scopo commerciale e deve riportare la dicitura “SAMPLE PURPOSES” nel campo “Motivo dell’esportazione”/ “Reasons for export”).
A seguito della decisione del Governo turco di applicare dazi e tasse di importazione anche per spedizioni con valore uguale o inferiore a 22€, dal 1° Luglio 2019 alcune merci potrebbero essere soggette a tasse aggiuntive (ad es. special consumption tax/SCT), a seconda della voce doganale del prodotto.
Per usufruire delle esenzioni dagli eventuali obblighi finanziari aggiuntivi (in particolare per spedizioni di alto valore), oltre al Certificato ATR (emesso senza costi aggiuntivi per tutte le spedizioni con valore superiore a 22€) è necessario fornire il Certificato di Origine, a seconda del codice Harmonized Systems/HS della merce.
La dichiarazione di origine preferenziale, riportata solitamente dal mittente in fattura, non è più riconosciuta dalle autorità turche per consentire l’esenzione.
Le nuove disposizioni emanate dalla dogana brasiliana, messe in atto con lo scopo di ridurre l’attività di contrabbando, prevedono che tutte le spedizioni di merci debbano riportare: la Partita Iva (“CNPJ number” per il Brasile) se impresa o il Codice Fiscale (“CFP number” per il Brasile) se persona fisica del destinatario.
Tutte le spedizioni di prodotti destinate in Cina devono rispettare precisi standard.
Tra le principali normative ricordiamo che:
Si ricorda inoltre che le spedizioni con valore doganale:
A partire dal 1° gennaio 2009 è in vigore una nuova normativa relativa alle spedizioni di materiali da imballaggio in legno in Norvegia. Tutti i materiali da imballaggio in legno devono soddisfare i requisiti che seguono:
Il legno deve essere stato sottoposto a trattamento termico per il raggiungimento di una temperatura interna minima di 56° C per un periodo di 30 minuti o a fumigazione con bromuro di metile.
Inoltre, tutti gli imballaggi in legno devono presentare un marchio con il codice ISO di due lettere del paese di origine, un codice che identifichi il produttore e un codice che identifichi il trattamento appplicato al materiale da imballaggio in legno.
I materiali da imballaggio interessati da questa nuova normativa includono le casse, le gabbie, i fusti, le bobine, i pallet e i pallet collar (paretale), i pianali di carico, gli skid e altri materiali per lo stivaggio o il fissaggio del carico.
Non sono assoggettati a questa normativa gli imballaggi in legno costituiti integralmente da prodotti a base di legno creati con l’uso di collanti, calore e pressione (ad esempio compensato o pannelli di particelle) o materiali da imballaggio costituiti integralmente da trucioli o altri pezzi di legno di 6 mm di spessore o meno.
Questa nuova normativa segue l’ISPM No.15 (Standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie No. 15 – Linee guida per la regolmentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale) ed è applicabile alle spedizioni con origine da qualunque paese. Gli esportatori devono contattare le autorità fitosanitarie nazionali per ottenere il materiale da imballaggio in legno marchiato ISPM-15.
Spedizioni di generi alimentari verso gli Stati Uniti d’America In conformità con le leggi emanate dagli Stati Uniti d’America, tutte le spedizioni di prodotti alimentari e bevande per gli USA devono rispecchiare i seguenti standard, pena il ritorno della spedizione all’origine.